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22/12/2022
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Si possono regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte tramite il “ravvedimento operoso”
(regole del ravvedimento e novità decorrenti dal 01/01/2023: dal 01/01/2023 il tasso di interesse legale sale molto e passa dall’1,25% al 5,00%)
(in virtù di una maggiore rapidità nella notifica degli avvisi bonari ai fini Iva è necessario scadenzare e versare con maggiore regolarità e tempestività l’Iva periodica, al fine di sfruttare eventualmente le modeste sanzioni da ravvedimento operoso in luogo di quella del 10% da avviso bonario)
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14/12/2022
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I compensi agli amministratori maturati nel 2022:
➢ sono tassati in capo all’amministratore nell’anno 2022 se percepiti entro il 12/01/2023 ➢ sono deducibili per la società nell’anno 2022 se corrisposti entro il 12/01/2023
(quindi, se il compenso agli amministratori maturato nel 2022, opportunamente deliberato dai soci, si vuole dedurre nella dichiarazione dei redditi della società afferente all’anno d’imposta 2022, il compenso stesso va corrisposto all’amministratore entro il 12/01/2023, accertandosi che tale compenso venga, tuttavia, accreditato nel conto dell’amministratore entro il 12/01/2023)
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13/12/2022
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Fare (e consegnarci entro metà gennaio 2023) l’inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2022 e quindi Valutare le rimanenze di magazzino al 31/12/2022 (per le imprese in contabilità ordinaria, tale valore concorre a formare il reddito d’impresa 2022 e quindi è necessario per la chiusura dei conti del 2022)
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13/12/2022
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L'Iva sulle fatture di Dicembre 2022 ricevute a Gennaio 2023 è detraibile a Gennaio 2023 (se possibile, chiedere ai propri fornitori di anticipare di qualche giorno la emissione delle fatture di Dicembre)
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07/12/2022
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Gentile Cliente, come di consueto La informiamo che l’articolo 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che l’omesso versamento di Iva annuale (entro il 27/12 dell’anno successivo) per importi superiori a 250.000 euro integra il reato penale; in particolare, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a “chiunque”: - entro il termine per il versamento dell’acconto (27 Dicembre) relativo al periodo d’imposta successivo - omette il versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale - se di ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il limite dei 250.000 euro di omesso versamento di Iva va valutato: - per singolo anno d'imposta (non si cumula l’eventuale saldo Iva non pagato riferito ad anni precedenti) - considera gli interessi trimestrali dovuti, ma non quelli “di mora” (né le sanzioni).
Imp: Il suddetto reato non si configura se, prima dell’apertura del dibattimento di 1° grado, il debito (incluse sanzioni ed interessi) è estinto. Esso è particolarmente insidioso, in quanto ammette che l’Ufficio proceda al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 12-bis, Dlgs 74/2000). Esempio: la Alfa Srl non ha versato l’Iva del 2021 per €. 300.000, tra versamenti periodici e saldo annuale. Entro il 27/12/2022 procede a versare €. 60.000 di tale debito (anche senza ravvedimento): eviterà la contestazione del reato tributario, posto che il debito complessivo per Iva 2021 non supera il limite di €. 250.000.
Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito
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