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23/03/2026
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Sig.ri Come già segnalato, la informiamo che, in caso di rifiuto – per qualsiasi motivo – di una fattura elettronica emessa verso una Pubblica Amministrazione, sarà necessario procedere come segue: - Emissione di una nota di credito elettronica a storno della fattura rifiutata, da trasmettere tramite Sistema di Interscambio (SdI). - Emissione di una nuova fattura elettronica corretta, anch’essa da inviare tramite SdI alla Pubblica Amministrazione interessata. Precisiamo nuovamente che note di credito o documenti emessi solo in formato cartaceo non sono idonei a correggere le fatture elettroniche verso la PA.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per supportarvi nelle singole operazioni.
Studio Masciotti
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07/01/2026
Visualizza l'Allegato
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Contribuzione Enasarco dovuta dagli agenti e rappresentanti di commercio: nel 2026 rimane la stessa aliquota contributiva del 2025 (ossia il 17%) e quindi la % da indicare in fattura a titolo di ritenuta previdenziale resta pari all’8,50%
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05/12/2025
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Gentile Cliente, siamo lieti di informarLa che lo Studio Tributario Masciotti ha attivato un nuovo e innovativo servizio di informazione fiscale, pensato per rendere i nostri aggiornamenti ancora più accessibili e dinamici.
Oltre alle consuete circolari informative, potrà ora ascoltare le registrazioni audio con Avatar del Dott. Masciotti Fabrizio, che illustrano in modo chiaro e sintetico le principali novità e i temi di interesse in ambito fiscale e aziendale.
I contenuti sono disponibili sul canale YouTube dello Studio Tributario Masciotti e sul nostro Sito web ufficiale www.studiomasciotti.it (sezione “Circolari”).
La invitiamo a iscriversi al canale YouTube dello Studio Tributario Masciotti per restare sempre informato e continuare a beneficiare del lavoro di divulgazione e approfondimento dello Studio Tributario Masciotti.
Un cordiale saluto.
Dott. Masciotti Fabrizio
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24/11/2025
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Gentile Cliente Le ricordiamo che il 01 dicembre 2025 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 3° trimestre 2025 (ed eventualmente anche del 1° e del 2° trimestre 2025 se non già versate rispettivamente entro il 31/05 e il 30/09, per mancato superamento di 5.000 euro di imposta di bollo).
Le riepilogo di seguito le scadenze, ricordandovi di inviare il relativo Modello F24 ai clienti interessati:
Le ricordo di seguito anche i codici tributo da utilizzare I codici tributo (RM n. 42/2019) da utilizzare sono quelli relativi a ciascun trimestre di riferimento, ovvero: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre.
In caso di sanzioni o interessi per tardivo versamento esistono anche i codici 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi).
L’area riservata del cassetto fiscale indica la somma dell’imposta di bollo presuntivamente dovuta.
Si invita quindi i soggetti interessati a versare tempestivamente le imposte di bollo.
Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Dott. Fabrizio Masciotti
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11/07/2025
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Gentile cliente, con la presente Le comunichiamo le principali novità relative al rimborso delle accise sui carburanti utilizzati dai veicoli adibiti al trasporto merci conto terzi, a seguito delle modifiche normative in vigore dal 15 maggio 2025
Tabella di sintesi relativa alla suddivisione dei periodi e alle aliquote applicate:
Legenda: - HVO avanzato = HVO che rispetta i criteri di sostenibilità previsti dalla normativa. - HVO non avanzato = HVO che non rispetta i criteri di sostenibilità. - Il quadro A1 si usa solo per i consumi fino al 14 maggio, A2 e A3 per i consumi dal 15 maggio
Per la corretta compilazione e il recupero delle accise, è fondamentale distinguere il tipo di carburante utilizzato e la classe ambientale del veicolo, riportando i dati nei quadri appropriati della dichiarazione di rimborso.
Operativamente, quindi • Dal 15 maggio 2025 cambia la modalità di compilazione della dichiarazione per il rimborso accise: • Il Quadro A1 si utilizza solo per i consumi dal 1° aprile al 14 maggio 2025. • Il Quadro A2 è riservato ai consumi di gasolio tradizionale e HVO non avanzato dal 15 maggio 2025. • Il Quadro A3 è dedicato ai consumi di HVO avanzato sostenibile dal 15 maggio 2025. • Il rimborso spettante si calcola come differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata (403,22 €/1000 litri). • Solo i veicoli Euro V/VI con massa superiore a 7,5 t hanno diritto al rimborso. • HVO avanzato sostenibile: aliquota ridotta (617,40 €/1000 litri), rimborso spettante 214,18 €/1000 litri. • HVO non avanzato: aliquota ordinaria (632,40 €/1000 litri), rimborso spettante 229,18 €/1000 litri. • L’HVO avanzato dà diritto a un rimborso leggermente inferiore, ma resta più vantaggioso dal punto di vista ambientale e fiscale.
Quindi, nell’ambito della redazione della istanza di rimborso accise a partire dal 2° trimestre 2025, vi invitiamo a: • Verificare la tipologia di carburante utilizzato e la classe ambientale dei veicoli. • Compilare la dichiarazione di rimborso accise utilizzando il quadro corretto in base al periodo e al tipo di carburante. • Conservare la documentazione attestante il rispetto dei criteri di sostenibilità per l’HVO avanzato.
Si resta a disposizione per qualunque chiarimento e buon lavoro Dott. Fabrizio Masciotti
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