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23/10/2023
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Gentile Cliente, con la presente comunicazione Le ricordiamo che:
- l’Agenzia Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione di accoglimento o rigetto della rottamazione quater (co. da 231 a 252, L. n. 197/2022), indirizzata a coloro che avevano inviato la domanda di adesione entro il 30/06/2023 (chi si è avvalso della nostra assistenza al riguardo, abbiamo inviato nelle settimane scorse una mail con allegata la specifica comunicazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione col relativo piano di pagamento ed i bollettini di pagamento delle prime rate);
- In caso di accoglimento, è necessario pagare l’importo dovuto entro le scadenze indicate nella comunicazione ed in base al piano di pagamento scelto in sede di domanda, ossia: o unica soluzione (entro il 30/10/2023) o oppure a rate (massimo 18).
- La comunicazione di accoglimento della domanda ed i relativi bollettini di pagamento sono anche recuperabili online dall’area riservata o area pubblica del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione
...leggi tutto in allegato...
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03/10/2023
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Gentile Cliente Con la presente Le ricordo che il Comune di Roma ha previsto nuove tariffe del Contributo di Soggiorno in vigore dal 1° ottobre 2023. Dal 1° ottobre 2023 saranno, infatti, applicate le nuove tariffe del Contributo di Soggiorno, che sono state incrementate secondo criteri di gradualità e in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Vi allego la tabella riepilogativa delle nuove tariffe di soggiorno.
Resto a disposizione e buon lavoro Fabrizio
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27/09/2023
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Gentile Cliente, con la presente ricordiamo nuovamente a tutti i possessori di registratori telematici (RT) – utilizzato per certificare, memorizzare e inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici – che devono: - realizzare entro il 02/10/2023 un adeguamento tecnico dei Registratori Telematici affinché siano configurati in modo da consentire la partecipazione alla lotteria degli scontrini istantanea, a tal fine occorre contattare il proprio assistente tecnico del Registratore Telematico affinché sia configurato secondo le nuove disposizioni
Si invita quindi a contattare il proprio assistente tecnico del RT al fine di perfezionare tempestivamente tale deguamento.
Cordiali saluti Dott. Fabrizio Masciotti
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15/09/2023
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Gentile Cliente, si ricorda che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie - entro il prossimo 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) devono essere inviati al Sistema TS i dati delle spese sostenute nel 1° semestre 2023; - le spese sostenute nel 2° semestre 2023 dovranno, poi, essere inviate entro il 31/01/2024.
Si ricorda, inoltre, che la cadenza mensile di invio dei dati al Sistema TS decorrerà dalle spese sostenute dal 1/01/2024
Si resta a disposizione per qualunque chiarimento e buon lavoro
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03/08/2023
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Gentile Cliente buongiorno, con la seguente comunicazione La informiamo che: - le imprese di trasporto merci c/terzi beneficiare del credito di imposta Adblue - che hanno, quindi, presentato entro il 21/11/2023 la specifica istanza di accesso al credito di imposta AdBlue (pari al 15% delle spese sostenute nel 2022 per gli acquisti di Adblue) – possono visualizzare lo spettante credito di imposta nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. - Con risoluzione n. 49/E del 31 luglio 2023, che si allega alla presente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta del 15% per gli acquisti di Adblue effettuati durante l’annualità 2022.
Per consentire l’utilizzo in compensazione in F24 di questo credito di imposta, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, il codice tributo da utilizzare è il seguente: “7051” – denominato “credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.
Quindi in F24 andrà inserito: - Codice tributo 7051 - Anno di riferimento: 2022
Poiché è previsto che, ai fini della compensazione del suddetto credito fiscale, occorre attendere almeno 10 gg dalla visualizzazione del credito spettante nel cassetto fiscale, suggeriamo di utilizzare il credito di imposta spettante non prima del 21 agosto 2023 oppure a partire dal mese di settembre 2023.
Si resta a disposizione per qualunque chiarimento. Fabrizio Masciotti
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