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10/12/2024
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Gentile Cliente, con la presente, vi segnaliamo che nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha emanato il Provvedimento allegato rivolto alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di ogni genere che introdure l’obbligo dei gestori di strutture ricettive di ogni tipologia di verificare di persona (ossia in presenza) l’identità degli ospiti, non ammettendo quindi il riconoscimento on line.
Si riporta di seguito un estratto del provvedimento allegato:
Si allega il suddetto provvedimento.
Cordiali saluti Studio Tributario Masciotti
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10/12/2024
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Si informano le imprese autorizzate al trasporto merci c/terzi, regolarmente iscritte all’Albo autotrasportatori e al REN, - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 il decreto 20 novembre 2024 con cui il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti dà attuazione al decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione di contributi per investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti, - la procedura (in sintesi) che dovranno seguire le imprese interessate per richiedere il contributo potenziale.
L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025.
L’istanza dovrà, a pena di inammissibilità, essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2025@legalmail.it.
Sintesi della tipologia degli investimenti ammessi al contributo ed importo potenziale:
• l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; • la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6 E ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell’intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR
Modalità di funzionamento Il decreto prevede che la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
1) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare: a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale; b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico; c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico; d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa; e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato; f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante; g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
2) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione. L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione. Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche secondo l'ordine di prenotazione. Il link per l'accesso al suddetto elenco sarà pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi - trasporti -autotrasporto merci - documentazione - autotrasporto merci -contributi ed incentivi per l'anno 2024 - investimenti». Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
Si allegano anche i provvedimenti di riferimento.
Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito
Studio Tributario Masciotti
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19/09/2024
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Di recente è stata emanata una norma che ha introdotto la c.d. " patente a punti " in edilizia, destinata a tutti i dipendenti di imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri edili temporanei o mobili.
Vi consigliamo quindi di contattare, quanto prima, i professionisti di fiducia che curano la sicurezza sul lavoro e dei cantieri, al fine di supportare la vostra impresa al riguardo e quindi gestire questa importante novità ed i suoi specifici contenuti tecnici.
Questa' novità entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024 , ma vi segnalo per completezza anche che, ad oggi, mancano ancora alcuni decreti attuativi e sono state già presentate diverse richieste di proroga dagli enti preposti.
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12/07/2024
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Gentile cliente, con la presente Le ricordiamo che dal 16 luglio 2024, è confermato l’obbligo di registrare al REN - Noleggi, prima dell’uso, i veicoli utilizzati tramite CONTRATTI DI LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE.
Non sono previste ulteriori proroghe.
Come ricordato anche nella nostra circolare informativa n. 2 del 14 gennaio 2024, la registrazione nell’applicativo REN-Noleggi può avvenire: • direttamente presso l’Ufficio della Motorizzazione competente oppure, • avvalendosi della assistenza di una Agenzia di Pratiche Auto di fiducia,
esibendo i seguenti principali documenti: • copia del contratto di noleggio/locazione, • copia del documento unico (ossia della carta di circolazione) del veicolo, • copia del certificato di iscrizione al REN, • copia documento del titolare della ditta o del rappresentante legale della società., • visura camerale.
Invitiamo le imprese interessate che non abbiano ancora provveduto, ad attivarsi al riguardo.
Lo Studio resta a disposizione in caso di esigenza di contestuale adeguamento della certificazione di idoneità finanziaria.
Da indiscrezioni avute direttamente dal MIT, non ci saranno ulteriori circolari esplicative sulla materia (almeno prima del 15 Luglio 2024). Per completezza informativa si segnala che, nonostante le richieste di chiarimenti avanzate dalle associazioni di categoria, i dirigenti del MIT hanno ritenuto che dal punto di vista operativo, il copioso materiale normativo ed esplicativo prodotto (come sinteticamente sotto riportato), sia sufficiente a delineare con dovizia di particolari le procedure da seguire per uniformarsi all’obbligo di registrazione al Ren noleggi: ✓ Direttiva UE n.738/2002 = relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ✓ Decreto Legge n.69/2023 – Art. 24= attuazione Dir. UE n.2022/738 - Modifica Art. 84 C.d.S. ✓ MIT – Circ. n.25355 del 17 novembre 2023 = prime disposizioni applicative dell’art. 24 del D.L. n.69/2023 ✓ MIT – Circ. n.960 del giorno 11 gennaio 2024 = implementazione dell’applicativo REN-Noleggi con possibilità di registrare rimorchi e semirimorchi noleggiati – proroga obbligo registrazione al 15 luglio 2024 ✓ MIT – Circ. n.4207 del 9 febbraio 2024 = precisazioni operative ✓ MINISTERO DELL’INTERNO – Circ. 5 settembre 2023 – All. 1 = attuazione D.L. n.69/2023 e testo aggiornato art. 84 C.d.S. ✓ MINISTERO DELL’INTERNO – Circ. 5 dicembre 2023 – All. 2 = trasmissione circolare MIT del 17 novembre 2023 ✓ MINISTERO DELL’INTERNO – All. 3 = trasmissione circolare MIT del giorno 11 gennaio 2024 ✓ MINISTERO DELL’INTERNO – Circ. 19 gennaio 2024 = implementazione applicativo REN / Noleggi.
Infine, ricordiamo che la circolare del Ministero dell’Interno, Direz. Centr. Pol. Str., Prot. 300/STRAD/1/0000001729.U/2024 del 19.01.2024, evidenzia che: “LA MANCATA REGISTRAZIONE NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI da parte degli Organi di Polizia e la ricevuta dell’avvenuta registrazione all’applicativo non sostituisce il contratto di noleggio che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo”.
Si ricorda che le circolari informative elaborate dal Dott. Masciotti Fabrizio sono disponibili anche sulla piattaforma web www.studiomasciotti.it
Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Dott. Fabrizio Masciotti
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22/05/2024
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Si ricorda che per monitorare la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2023 e dal 2024 è richiesta una: - Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 29/03/2024, una specifica comunicazione “a completamento” degli investimenti - Per gli investimenti effettuati dal 30/03/2024, una specifica comunicazione “preventiva” nonché una comunicazione “a completamento” degli investimenti
L’invio della comunicazione preventiva e consuntiva doveva essere effettuato inviando al GSE, tramite PEC. Lo stesso GSE, con la News 16.5.2024, ha comunicato l’attivazione dal 18.5.2024 di una modalità semplificata per l’invio dei suddetti modelli comunicativi, ossia tramite la registrazione nell’Area Clienti del proprio sito Internet https://www.gse.it/, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, ossia: O investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; O investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Come precisato dal GSE: • sui modelli va apposta la firma elettronica qualificata del rappresentante legale / uno dei rappresenti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati); • quale “Periodo di realizzazione degli investimenti” va riportata, quale data iniziale quella del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili e quale data finale quella (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti; • nei campi del modello, per i numeri decimali, va inserito un punto e non una virgola.
Quindi, qualora la comunicazione al GSE non sia stata già inviata tramite pec entro il 17 maggio 2024, andrà obbligatoriamente inviata tramite la suddetta area del sito https://www.gse.it/.
Fabrizio Masciotti
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